Art. 3.
(Valutazione dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica o amatoriale).

      1. Per l'ammissione alle attività fisiche e sportive di cui all'articolo 2 è indispensabile una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale.